Art. 24.
(Legge regionale statutaria).

      1. In armonia con la Costituzione e con il presente Statuto, con legge regionale, approvata dal consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono determinate la forma di governo della regione e le forme del decentramento.
      2. La legge regionale statutaria di cui al comma 1 disciplina specificatamente:

          a) le modalità di elezione del consiglio regionale, del presidente del consiglio regionale, dei consigli provinciali e dei presidenti dei consigli provinciali;

          b) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi alle cariche di cui alla lettera a);

          c) i rapporti tra gli organi della regione;

          d) le materie oggetto di potestà regolamentare del consiglio regionale e le modalità di svolgimento di tale potestà;

          e) le modalità di funzionamento del collegio di garanzia statutaria nonché i requisiti di professionalità e le condizioni di incompatibilità dei suoi componenti;

 

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          f) le modalità e i princìpi generali del trasferimento di funzioni amministrative dalla regione agli enti locali;

          g) il sistema di elezione del consiglio delle autonomie locali;

          h) le modalità di partecipazione dei componenti del consiglio delle autonomie locali ai consigli provinciali;

          i) la quota di partecipazione degli enti locali ai decimi di compartecipazione regionale;

          l) le modalità di istituzione della provincia metropolitana di Trieste;

          m) la disciplina del referendum consultivo per l'individuazione del capoluogo regionale.

      3. La legge regionale di cui al comma 2 è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
      4. Se la legge regionale di cui al presente articolo è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla data della pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio regionale.